Adempimenti marginali anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi.
Il 1° ottobre ha preso il via il Sistri (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). L’obbligo, per ora, resta limitato ai trasportatori, agli impianti di trattamento e ad altre categorie di gestori di rifiuti speciali pericolosi. I produttori di rifiuti speciali pericolosi saranno invece soggetti all’obbligo di utilizzo del Sistri non prima del 3 marzo 2014.
Con una circolare pubblicata sul sito web del Sistri e del Ministero dell’Ambiente qualche ora prima della partenza (circolare senza numero, data e firma) sono state fornite alcune interpretazioni sulle modalità operative da adottare in questo periodo transitorio, e che riguardano marginalmente anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi.
In sintesi, in occasione di un trasporto di rifiuti speciali pericolosi, il produttore deve:
a) fornire al trasportatore con sufficiente anticipo tutte le informazioni necessarie alla compilazione informatica della Scheda Sistri (le stesse informazioni che sono necessarie per la compilazione del formulario cartaceo);
b) sottoscrivere la copia cartacea della Scheda Sistri che accompagnerà il viaggio dei rifiuti;
c) conservare una copia della Scheda Sistri (nota: il conducente arriverà con due copie stampate della scheda) per un periodo minimo di 5 anni.
Tutto questo NON sostituisce gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e di utilizzo e archiviazione del formulario cartaceo che dovrà sempre accompagnare il trasporto (almeno fino ai primi giorni del mese di aprile 2014, salvo proroghe).
Nel frattempo, è in corso di approvazione la legge di conversione del decreto legge n. 101/2013 che ha stabilito i termini di partenza e le categorie di operatori soggetti al sistema.
[chiudi]